Menu principale

News:

Ritornati online con una nuova veste grafica

Diritto alla PRIVACY e protezione antipirateria- il P2P dal CASO PEPPERMINT

Aperto da mattia.pascal, 15 Marzo 2007, 13:48:44

Discussione precedente - Discussione successiva

firestorm86

@cadex: ma ammmmmorrrreeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!! lo sa ke ti penso sempre!!!  
E come disse MsZ;
"Bisognerebbe fare SEMPRE una ricerca prima di postare"....


Tutta mia la cittàààààààààààààààààààààààà................

Emulizzato

Citazione di: firestorm86
@cadex: ma ammmmmorrrreeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!! lo sa ke ti penso sempre!!!  
Quanti amanti hai Cadex??        

firestorm86

e sapessi...da quando il silente non lo soddisfa piu  
adesso mi bannano sicuro per ot e per rivelazione dettagli personali dei mod!  
E come disse MsZ;
"Bisognerebbe fare SEMPRE una ricerca prima di postare"....


Tutta mia la cittàààààààààààààààààààààààà................

mattia.pascal

Citazione di: firestorm86
@mattia: se non ci fossi bisognerebbe inventarti!

Sono come la Panda  

Però mi dissocio delle pratiche orgiastiche e dissolutezze varie che rigurdano solo i Mod.... sono una personcina "perbene" io  

     
".. c’è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre gioie. .. e, a sapere intendere.. ci si sentono delle voci lontane.. Grandi voci lontane, grandi nomi lontani" P.C.

" .. spaghetti e mandolini. Allora qui m'inc_zzo, son fiero e me ne vanto, gli sbatto sulla faccia, cos'è il Rinascimento." G.G.

"Un nome, almeno, un nome, bisogna che me lo dia subito." L. Pirandello

GIL GRISSON 82

Citazione di: firestorm86@cadex: ma ammmmmorrrreeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!! lo sa ke ti penso sempre!!!  

cadex allora e' vero! mi hai tradito???? non me lo aspettavo proprio da te...

Citazione di: AXOLOTL

ah ah ah ah ah ah      

Ma lei non sa chi sono io    

Cadex spiegaglielo un po' ih ih ih ih

ahhh non lo so!...so solo che davanti al regolamento siamo tutti uguali...e tutti niubbioni!      

lorenzone92

Citazione di: firestorm86
@cadex: ma ammmmmorrrreeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!! lo sa ke ti penso sempre!!!  
Nooooo, mi ha tradito!!!!        
RockCiclopedia (wiki - forum), Tutta la storia del rock, scritta da voi ...

GIL GRISSON 82

raga fondiamo il club dei cadex-fans!!!
poooo poroppo poppooooooppoooooooooo pooooo poropppooooo poppooooopoooooo....      
(non fateci caso ieri mi son ubriacato e mi son rimasti i postumi...).      

cadex1


GIL GRISSON 82

Citazione di: cadex1MA voi state male...  

e' una novita' zietto???      

ricky87

#24
Perchè ogni 3d (seppur serio) deve essere travolto dalle minchiate?!
Bho... misteri del forum e degli strani esseri che lo popolano!!!  
Oggi è il grande giorno fratelli, oggi sarà la riscossa, oggi, si scriverà la storia! Saremo noi a decidere se essere carne da macello o lame affilate.... Nessuna resa, nessuna sconfitta... Avanti fino alla vittoria!!!

Come caga un'arancia???? A GRUMI!!!!!

Sapete perchè il latte non riesce a dormire nel frigo?!..... Perchè l'insalata russa!!!!!  Qual è il colmo per un bit?! Perdere il BUS...[

Teppei

Difendiamo il nostro amico Mulo

Emulizzato

Per la notizia del topic no,per la perversione degli utenti inizierei a pensare di si...

Cris 71

#27
Ciao per la cronaca riporto la notizia uscita oggi su Punto Informatico:

Con una lettera al Garante della Privacy, Fiorello Cortiana, membro del Comitato sulla Governance di Internet del Ministero dell'Innovazione, sollecita una verifica sull'azione antiP2P di cui ha parlato Punto Informatico nei giorni scorsi

Roma - L'ordinanza con cui è stato imposto a Telecom di consegnare i nomi di 3600 dei propri utenti che, secondo un discografico tedesco, hanno violato la normativa sul diritto d'autore è al centro di una lettera con cui Fiorello Cortiana, membro del Comitato consultivo sulla Governance di Internet del Ministero dell'Innovazione, sollecita un intervento di verifica da parte del Garante per la privacy. Il timore, infatti, è che le operazioni condotte dal discografico e dai suoi associati siano illegali. Qui di seguito il testo della missiva:

Milano, 20 Marzo, 2007
Al Garante della Privacy,

il Tribunale di Roma, suppongo in sede civile, con una ordinanza (procedimento n. 81901/2006) ha ordinato a Telecom Italia di fornire i nominativi di 3636 utenti di Internet italiani e clienti Telecom alla casa discografica di Hannover Peppermint Jam Records Gmbh, la quale ritiene che abbiano scambiato brani musicali coperti dal diritto d'autore senza averne l'autorizzazione. La società svizzera Logistep per conto della Peppermint ha individuato il numero di IP di questi utenti italiani.Secondo i legali di Logistep-Peppermint i provider (ISP) sono obbligati a fornire i dati personali degli utenti non solo alle forze dell'Ordine o alle Pubbliche Autorità ma anche a soggetti privati. Questo a seguito della Direttiva Europea IPRED 2004/48/CE, cosiddetta "IP enforcement" che ha aumentato i poteri di contestazione da parte dei detentori di diritti autoriali danneggiati.

A mio avviso questa vicenda solleva alcune questioni sulle quali il Garante dovrebbe attivarsi.
Quale è l'efficacia dei sistemi di verifica utilizzati dalla società Logistep per l'individuazione della natura dei files scambiati dai 3636 utenti italiani?

I legali di Logistep-Peppermint sostengono che i nominativi collegati ai numeri IP individuati
a) riceveranno una diffida e una richiesta di cancellazione dei file
dovranno promettere, presumibilmente attraverso una scrittura privata, che non metteranno più a disposizione opere protette da diritto d'autore
c) riceveranno la richiesta di versare una somma, un quantum, nell'ordine delle centinaia di euro a compensazione del lavoro tecnico e legale dell'iniziativa di Peppermint.

L'impressione è che queste azioni, basate su un danno presunto e non documentato da prove, si configurino come una forma di "spamming giuridico" a sostegno, tra l'altro, di una ambigua postulanza. Alla luce della definizione di dato personale contenuta nel TU sulla Privacy, l'IP è un dato personale, quindi non tutti i trattamenti possono essere fatti senza il consenso dell'interessato. In questo senso occorre capire come si configura e giustifica l'obbligo impartito al gestore telefonico di fornire le utenze associate agli IP ad un soggetto privato.

Ci possono essere problemi di coerenza e compatibilità con la disciplina dei dati personali con riferimento alla norma esistente data la modifica della legge 633 attuata con il D.lvo 140/2006 che prevede:
Art. 3.
Introduzione dell'all'articolo 156-bis nella legge 22 aprile 1941, n.633

1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 156 è inserito il seguente:

"Art. 156-bis. - 1. Qualora una parte abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente legge.

2. In caso di violazione commessa su scala commerciale il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.

3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.

4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini."
Il problema giuridico è la compatibilità di questo precetto con i servizi on line, visto che all'art.15 sembrerebbe che il riferimento sia solo alle violazioni "su scala commerciale" a carattere industriale o brevettuale (ad esempio beni venduti su E-Bay) ma si afferma che l'istanza deve essere "giustificata e proporzionata".
Art. 15.
Introduzione dell'articolo 121-bis nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. Al Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo l'articolo 121 è inserito il seguente:

"Art 121-bis (Diritto d'informazione). - 1. L'Autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare,su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge...".
Vi chiedo quindi di assicurarvi che tutto quando messo fino ad ora in atto rispetti le garanzie e le procedure previste dal TU sulla Privacy vigente.

Vi invio i miei cordiali saluti e l'augurio di buon lavoro

Sen. Fiorello Cortiana
Comitato Consultivo sulla Governance di Internet del Ministero dell'Innovazione

mattia.pascal

#28
Aggiornamento  

Strasburgo - La Commissione JURI ha votato la temuta direttiva IPRED2, che punta a colpire i reati contro la proprietà intellettuale in Europa e ad armonizzare le legislazioni vigenti nei diversi paesi. Ma è un'approvazione che arriva con alcune importanti modifiche rispetto al testo originario predisposto dalla Commissione Europea.
La prima, come ha sottolineato l'europarlamentare italiano Nicola Zingaretti, relatore del provvedimento, riguarda l'approvazione del concetto di scala commerciale: i paesi membri dovranno quindi considerare un reato penale tutte le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ma solo se condotti con finalità e su scala commerciale. Per questo genere di abusi sono previste multe progressive e prigione, a seconda della gravità dell'abuso. Ma questo risparmia il penale a chi per finalità private, non profit e senza intenti di lucro commette delle violazioni.

La seconda importante novità sta nell'esclusione dagli obiettivi della direttiva dei diritti di brevetto, un passaggio che non dispiacerà ai tanti che in campo tecnologico temevano nuovi importanti paletti per il libero sviluppo.

Nello specifico, si prevede che le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale commesse da un'entità criminale, possono provocare una sanzione massima di 400mila euro e/o quattro anni di carcere. In altri casi meno gravi si può arrivare a multe decisamente inferiori.

Tra le misure più controverse che rimangono nel provvedimento, quella che consente di dar vita ad indagini su violazioni anche in assenza di un'accusa formale, "almeno quando i fatti sono commessi nel territorio di uno stato membro". Né piacerà a tutti che, una volta recepita la direttiva, i paesi membri dovranno consentire ai detentori dei diritti di sostenere e affiancare le indagini condotte da team investigativi misti. Va detto che quest'ultima pratica, per quanto già criticata da più parti, è già prassi consolidata in molti paesi europei, Italia compresa.

La direttiva non è approvata in via definitiva, evidentemente, deve ancora passare al voto del Parlamento Europeo che inizierà ad occuparsene ad aprile, ma il via libera, con modifiche, della Commissione JURI ha un significato fondamentale. "Oggi - ha sottolineato a questo proposito Zingaretti - giriamo pagina. Questa è la prima direttiva in cui si parla di penale (per questo genere di reati, ndr.). L'armonizzazione dei diversi codici penali è un elemento del tutto nuovo e radicale".

Una volta approvata, la direttiva dovrà essere recepita dai singoli paesi. Al momento è difficile dire in che modo potrà interfacciarsi con la legislazione italiana, come noto ben più severa per le violazioni commesse anche senza finalità commerciali.

Un commento sul voto della Commissione JURI è arrivato anche da Enzo Mazza, presidente di FIMI, secondo cui si tratta di "un bilanciamento tra interessi, alcune violazioni senza scopo di lucro non saranno punite con le sanzioni più pesanti riservate ai reati più gravi, similmente a quanto prevede la normativa italiana che ha vari livelli di sanzioni penali e amministrative".

Fonte

Strane coincidenze nei tempi e dinamiche della questione.. P.I. conferma di avere "buon naso" nella ricerca degli scoop  

Riguardo la notizia segnalata da Cris, il Sen. Fiorello Cortiana ribadiva concetti già accennati in questo articolo di Anna Masera per LASTAMPA.
Personalmente trovavo molto più significativo un riferimento all'ART. 24 del D.L.vo n. 196 - 27 Giugno 2003 http://www.ol-service.com/sikurezza/privacy/tu.htm (considerando l'IP come dato personale)

La protesta contro la proposta IPRED2 cmq era già portata avanti dall' Aiip .

In pratica viene ribadito che verranno perseguite penalmente solo attività illegali condotte  "su scala commerciale".

L'Europa si conferma molto più "avanti" della nostra legislazione (ancora legata al concetto di scopo di profitto).. chissà se tutto dovesse procedere senza intoppi, questo indirettamente  potrà influenzare eventuali modifiche alla "Legge Urbani"...

Aggiunta

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO AIIP e AssoProvider

AIIP ed AssoProvider esprimono soddisfazione per la decisione del Parlamento Europeo di accogliere gli emendamenti alla proposta di Direttiva IPRED2 presentati dal relatore Nicola Zingaretti. In questo modo è stato possibile evitare sanzioni penali a carico dei privati che si scambino (a fini personali e non di lucro) file contenenti opere protette dal copyright, evitando al tempo che essi stessi potessero essere equiparati ai contraffattori o ai pirati che fanno parte di organizzazioni criminali.
Fonte
".. c’è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre gioie. .. e, a sapere intendere.. ci si sentono delle voci lontane.. Grandi voci lontane, grandi nomi lontani" P.C.

" .. spaghetti e mandolini. Allora qui m'inc_zzo, son fiero e me ne vanto, gli sbatto sulla faccia, cos'è il Rinascimento." G.G.

"Un nome, almeno, un nome, bisogna che me lo dia subito." L. Pirandello

flajosh

Avete presente quella famosissima recente sentenza di assoluzione per quella faccenda di presunta violazione dei diritti??? Bè, sappiamo tutti com'è andata a finire...non sto a ripetere la faccenda.
Sta di fatto che questa mattina a Forum, quel programma su Rete4 in orario di pranzo, c'era una causa fra il proprietario di un nogozio di noleggio film-videogiochi e il "presidente" di un'associazione universitaria. Il motivo della causa era il fatto che questo tizio prendeva al negozio della tizia una certa quantità di film e videogiochi a noleggio. Poi andava in università e li backuppava, dopodichè li caricava su un server interno all'università. Questi film e giochi erano a disposizione di tutti (e soli) i membri dell'associazione universitaria di cui vi parlavo. Finalità dell'associazione? Proprio questo: poter fruire gratuitamente di film e videogiochi in qualsiasi momento. Il tesseramento all'associazione era gratuito e comunque era un'assoc. senza scopo di lucro. All'atto di iscrizione veniva fornita semplicemente una password per poter accedere ai contenuti del server. Numero di iscritti: circa 350.
Io mi ero già rassegnato, sicuro della vittoria della proprietaria del noleggio film-videogiochi... Invece colpo di scena! La causa è stata vinta proprio dal tizio dell'associazione e sono state respinte tutte le richieste della controparte, ovvero la richiesta di un rimborso di 2000 euro per danni e la chiura dell'associazione.
Motivi per cui ha vinto il tizio: l'attività è senza fini di lucro; l'associazione, e la diffusione del materiale, può essere definita a scopo culturale; la famosa recente sentenza di cui parlavo all'inizio del post è stata citata e ha costituito un precedente su cui basarsi... Risultato: assoluzione!

Avete visto anche voi? Cosa ne pensate? ...a me lì per lì è sembrato assurdo... però mi ha fatto piacere! S continuiamo così!!!